Ecco cosa ha sentenziato la Corte di
Cassazione qualche giorno fa (23
marzo 2012):
Commette
il reato di esercizio abusivo della professione il soggetto che svolge
attività “tipica e di competenza specifica” della professione
regolamentata senza però essere iscritto all'Albo professionale.
(Corte di
Cassazione, Sezioni unite penali, con la sentenza n. 11545 del 23
marzo 2012).
Le attività tipiche sono riservate solo agli iscritti all'Albo.
La sentenza, fornendo un'interpretazione estensiva dell'articolo 348 del Codice penale, stabilisce che:
“concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell'art. 348 cod. pen., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di:
“concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell'art. 348 cod. pen., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di:
- atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione,
- atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, qualora compiuti con modalità tali (per continuatività, onerosità e, almeno minimale, organizzazione), da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato”.